Ogni tre mesi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) pubblica i decreti che stabiliscono i nuovi tassi soglia usura, un faro normativo indispensabile per orientarsi nel complesso panorama del credito. Proprio di recente, con un decreto del 23 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2026, sono stati resi noti i valori validi per il terzo trimestre del 2026 (luglio-settembre). Questo aggiornamento costante ci ricorda quanto sia dinamica la materia e, al tempo stesso, quanto sia cruciale per i consumatori verificare che il costo del proprio denaro non superi mai questi limiti. In questo contesto, le carte di credito revolving rappresentano uno degli strumenti finanziari più diffusi, ma anche tra i più delicati e a rischio di applicazione di tassi usurari.
La trappola del credito revolving e l'usura
Le carte di credito revolving offrono una liquidità immediata e una grande flessibilità, consentendo di ripristinare il fido man mano che si rimborsano le rate. Questa caratteristica le rende molto attraenti, ma la loro stessa natura a rimborso rateale, spesso con tassi di interesse elevati, può trasformarle in una vera e propria trappola se non monitorate con attenzione. Il rischio principale è, infatti, quello di incappare in un finanziamento usurario.
Un tasso è considerato usurario quando supera il limite stabilito dalla legge (usura oggettiva) o quando, pur essendo al di sotto di tale limite, risulta sproporzionato rispetto alla prestazione, considerando le condizioni di difficoltà economica del debitore (usura soggettiva). La Legge 7 marzo 1996, n. 108, è il pilastro normativo che contrasta il fenomeno dell'usura, stabilendo che gli interessi oltre un certo limite sono sempre usurari e punibili.
Per il trimestre in corso (luglio-settembre 2026), il tasso soglia per il "credito revolving intera distribuzione" è stato fissato al 24,2100%. Questo significa che ogni contratto di carta revolving che applichi un Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) superiore a questa soglia è, per definizione, usurario. È un dato che non possiamo ignorare, specialmente considerando che, nella nostra esperienza, i tassi applicati su questi prodotti si avvicinano spesso pericolosamente a tali limiti.
Non solo interessi: il TAEG e le sorprese nascoste
Quando parliamo di usura, non dobbiamo guardare solo al tasso nominale. La legge è chiara: per determinare se un tasso è usurario, si deve tenere conto di tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Questo è il TAEG, l'indicatore sintetico di costo che dovrebbe rappresentare il costo totale del finanziamento.
Purtroppo, non è raro riscontrare che il TAEG effettivamente applicato sia diverso, e spesso più elevato, rispetto a quello dichiarato nel contratto. Questo può avvenire per vari motivi: l'omissione di alcuni costi nella fase di calcolo, l'applicazione di commissioni non correttamente considerate, o persino l'inclusione di costi per polizze assicurative che, sebbene presentate come facoltative, sono di fatto funzionalmente collegate all'erogazione del credito. La giurisprudenza più recente, come quella del Tribunale di May 13 2026, sta rafforzando il principio che i costi assicurativi, se legati al finanziamento, devono essere inclusi nel calcolo del TAEG. Anche gli interessi di mora, in caso di ritardato pagamento, devono essere computati nel calcolo dell'usura, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione.
La non trasparenza nella comunicazione del TAEG o la sua difformità rispetto al costo reale costituisce una violazione delle norme sulla trasparenza bancaria e può rendere nulle le clausole relative agli interessi. In questi casi, il consumatore si trova di fronte a una situazione potenzialmente illegittima, con la possibilità di contestare gli importi addebitati.
Quando il contratto è nullo: le pronunce recenti e i tuoi diritti
Gli ultimi anni hanno visto un'importante evoluzione della giurisprudenza a tutela dei consumatori. Diverse pronunce hanno chiarito e rafforzato i diritti di chi si trova a gestire un contratto di carta revolving con irregolarità. Un esempio significativo è la sentenza della Corte d'Appello di Milano dell'11 febbraio 2026, che ha dichiarato la nullità della clausola relativa al Tasso Annuo Nominale (TAN) quando questo viene indicato solo in una successiva comunicazione unilaterale e non in modo chiaro nel contratto. Ancora più incisiva è la sentenza del Tribunale di Pisa del 28 aprile 2026, che ha dichiarato la nullità della clausola di determinazione degli interessi in un'apertura di credito revolving laddove non fossero indicati criteri estrinseci oggettivi per la determinazione del tasso.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenze quali la n. 12838 del 13 maggio 2025, ha stabilito la nullità dei contratti di carta revolving promossi e sottoscritti presso fornitori di beni o servizi non iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria (all'epoca l'UIC), evidenziando una violazione di norme imperative. Questo apre la strada a rimborsi anche significativi per i consumatori.
Cosa significa tutto questo per un debitore? Se un contratto di carta revolving presenta tassi usurari o clausole nulle, la conseguenza è drastica: ai sensi dell'articolo 1815, comma 2, del Codice Civile, "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". Ciò implica che il debitore è tenuto a restituire solo il capitale ricevuto, senza alcun interesse.
Verificare la correttezza del proprio contratto di carta revolving è un passo fondamentale. Spesso, la complessità dei calcoli e la miriade di normative e sentenze richiedono un'analisi approfondita. È qui che, nella nostra esperienza, si rende necessaria una perizia forense sul contratto revolving. Attraverso un'analisi tecnica dettagliata, possiamo ricostruire il TAEG effettivo, individuare eventuali superamenti dei tassi soglia usura, rilevare fenomeni di anatocismo e identificare clausole vessatorie o nulle. Questo permette di quantificare precisamente il credito illegittimo e di agire per la tutela dei propri diritti, sia in fase stragiudiziale che, se necessario, in sede contenziosa. Non aspettate che la situazione diventi insostenibile: un controllo preventivo può fare la differenza.
Fonti
- MEF Dipartimento del Tesoro - Legge 7 marzo 1996 n. 108.
- Banca d'Italia - Legge 7 marzo 1996, n. 108.
- Banca d'Italia - Tassi effettivi globali medi (TEGM) e valori medi dei compensi di mediazione riferiti al primo trimestre 2026.
- Diritto Bancario - Usura: i tassi soglia del terzo trimestre 2026.
- Usura: determinati i tassi “soglia” per il trimestre luglio - settembre 2026.
- Cna Pesaro - Usura: dal 1 luglio cambiano le soglie per i tassi d'interesse.
- QuotidianoPiù - Usura: dal 1° luglio cambiano le soglie per i tassi d'interesse.
- Credit-One S.p.A. - Tassi Usura 2026 — TEGM e Soglie Banca d'Italia.
- SimplyBiz - Banca d'Italia: tassi usurari del 3° trimestre 2026.
- ADifesa - Carte revolving, interessi usurari. Sei in trappola.
- Studio Caliendo - Analisi della carta Carta Revolving.
- Studio Caliendo - Corte d'Appello di Milano sentenza dell'11/02/2026: Nullità del TAN nelle carte revolving se indicata in una successiva comunicazione unilaterale.
- ADICU aps - Credito al consumo, TAEG difforme e usura nel rapporto revolving: la revoca del decreto ingiuntivo tra regolarizzazione del saldo e tutela del consumatore.
- Centro Anomalie Bancarie - Cessione del Quinto e Carte Revolving (Tribunale di Pisa, 28 aprile 2026, n.).
- ADL Consum - CARTA REVOLVING- CONTRATTO NULLO SE PROMOSSO DA VENDITORI NON AUTORIZZATI (Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – Sentenza n. 12838/2025).
- Cammino Diritto - NULLITÀ DEI CONTRATTI DI CARTE REVOLVING PROMOSSI DA SOGGETTI NON ISCRITTI NELL ´ ELENCO UIC (Corte di cassazione, con sentenza 13 maggio 2025, n. 12838).
- avvocaticartellesattoriali - Rimborso Interessi Carta Di Credito Revolving: Come Si Ottiene.
- E-CO Tabilia - Credito Revolving: le nuove normative della Banca d'Italia.
- Banca d'Italia - Il credito cd. "revolving". Orientamenti di Vigilanza di tutela.
- ADL Consum - Contratto Carta Revolving.
- DB Diritto Bancario - Carte revolving: l'ABF sul corretto calcolo del TAEG.
- IlSole24Ore - Prestiti e pagamenti a rate: dal 2026 più tutele per i consumatori. Le novità UE (Direttiva UE 2023/2225).
- https://www.dirittopratico.it/sentenze/ (per le sentenze generali Cassazione/Tribunali).
Contenuto divulgativo a cura della Redazione ACD. Non sostituisce una consulenza personalizzata: ogni situazione va valutata sui documenti specifici.